Novità previste dalla nuova legge di bilancio per le detrazioni fiscali relative agli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
La nuova legge di bilancio, approvata il 1°gennaio 2018 prevede molte novità per le detrazioni fiscali relative agli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
Singole unità immobiliari: detrazione fino al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 ripartita in 10 quote annuali di pari importo dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF o dall’imposta sul reddito delle società IRES. Se l’importo della detrazione eccede la rata IRPEF annuale dovuta dal contribuente, la parte eccedente è persa.
Parti comuni condominiali: detrazione fino al 75% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Percentuali commisurate all’entità dei lavori e ai risultati ottenuti.
A differenza della detrazione sulle ristrutturazioni che è riservata alle sole residenze, l’ecobonus interessa tutti i fabbricati esistenti compresi quelli strumentali e rurali. Unica condizione è l’esistenza di un impianto di riscaldamento (che giustifica l’efficientamento energetico).
sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tra le persone fisiche, possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.